Nuovi luoghi di culto in Lombardia: non prima del 2020 quale che sia la confessione

24 febbraio 2017

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L’assessore al Territorio della Regione Lombardia, Viviana Beccalossi, ha trasmesso ai Sindaci della Lombardia la circolare 20 febbraio 2017 n. 3 portante indirizzi per l’applicazione della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2, in tema di realizzazione di luoghi di culto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del 22 febbraio 2017, serie ordinaria n. 8 (link).

Nella lettera accompagnatoria (link), l’assessore riferisce come Regione Lombardia abbia ritenuto necessario

compiere questo ulteriore passaggio soprattutto a fronte delle numerose segnalazioni pervenute a seguito del lavoro di “monitoraggio” dei luoghi di culto iniziato con mia lettera dello scorso luglio, alla quale hanno fornito risposta 707 Comuni Lombardi. La Circolare è stata pubblicata sul BURL n. 8 Serie Ordinaria del 22 febbraio 2017 e, sono certa, potrà rappresentare uno strumento utile per consentire alle Amministrazioni comunali di chiarire i dubbi che riguardano l’applicazione della legge regionale e, conseguentemente, di attuare correttamente la normativa in questione, fronteggiando adeguatamente situazioni non rispettose dei principi ivi contenuti.

La circolare è stata presentata a Palazzo Lombardia dal governatore Roberto Maroni e dall’assessore al Territorio Viviana Beccalossi, la quale ha tenuto a precisare che la circolare rappresenta

«una risposta all’esigenza dei sindaci di avere più chiarezza nelle regole su quei centri che, a detta proprio degli amministratori locali, sono di fatto delle moschee». L’assessore aggiunge che «nessuno pensa che siano popolati da terroristi, ma è importante sapere dove sono e chi li frequenta». L’obiettivo è «rendere più sicuri i cittadini facendo ulteriore chiarezza sulle norme in vigore».

Gli edifici di culto: la legislazione della Lombardia

In Regione Lombardia è la legge urbanistica a regolare la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi. La legge 31 marzo 2005, n. 12, dedica al tema il capo III, titolo IV, parte I, artt. 70/73 (link).

A seguito delle novità introdotte con la legge regionale n. 2 del 2015, l’installazione di nuove attrezzature religiose è oggi ammessa unicamente previa approvazione del Piano per le attrezzature religiose , dove vengono dimensionate e disciplinate “sulla base delle esigenze locali”.

Il Piano per le attrezzature religiose è parte del Piano dei servizi, a sua volta parte (con il Documento di Piano e il Piano delle Regole) del Piano di Governo del Territorio, attraverso il quale viene dettata la disciplina urbanistica degli enti locali.

La sentenza n. 63 della Corte Costituzionale

Nel febbraio 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune, limitate, previsioni della legge regionale n. 2/2015, lasciando tuttavia in buona sostanza inalterato il disegno che regge il complesso della normativa lombarda in tema di edilizia di culto e attrezzature religiose.

Immutate restano infatti, tra le altre, le previsioni relative:

  • all’obbligo della stipula di una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato e alla espressa previsione, all’interno della stessa, della possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento di attività non previste nella convenzione (art. 70, comma 2 ter);
  • all’obbligo di individuare le aree che accolgono attrezzature religiose nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi (art. 72, comma 1) e il divieto di installare nuove attrezzature in assenza di approvazione dello specifico documento di programmazione (art. 72, comma 2);
  • alla discrezionalità degli enti locali nel decidere se consentire o meno nuove attrezzature religiose (art. 72, comma 5);
  • alla equiparazione alle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, degli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone “in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali” (art. 71, comma 1, lett. c bis);
  • al contenuto minimo del piano per le attrezzature religiose, come elencato dall’art. 72, comma 7, in punto strade di collegamento, urbanizzazioni primarie, distanze “adeguate” tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose, standard a parcheggio pubblico, “adeguati” servizi igienici e accessibilità alle strutture “anche” da parte di disabili, “congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR”;
  • alla esclusione delle attrezzature religiose esistenti al 6 febbraio 2015, data di entrata in vigore della L. R. n. 2/2015 (art. 72, comma 8).

La circolare 20 febbraio 2017

La circolare si appunta sugli ambiti di applicazione della legislazione a associazioni e centri culturali, sui mutamenti di destinazione d’uso degli immobili anche quando non effettuati attraverso opere edilizie, sulla esclusione delle attrezzature esistenti alla data di entrata in vgore della l.r. 2/2015 (6 febbraio 2015) e sul divieto di approvare il Piano delle attrezzature religiose disgiuntamente dallo strumento urbanistico:

Secondo quanto disposto dal comma 5 del citato art. 72, il predetto piano doveva essere approvato dai comuni che intendessero prevedere nuove attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della l.r. 2/2015. Decorso detto termine, il piano deve essere approvato unitamente al nuovo PGT. Per come è formulata, la norma regionale non consente, decorso il termine indicato (scaduto il 6 agosto 2016), di approvare il piano per le attrezzature religiose separatamente da un nuovo strumento di pianificazione urbanistica (PGT o variante generale).

In altre parole: l’insediamento sul territorio di nuove attrezzature per servizi religiosi diverse da quelle esistenti alla data del 6 febbraio 2015 è possibile solo attraverso la redazione del Piano delle attrezzature religiose da approvarsi in uno con lo strumento urbanistico.

La stima dei tempi di approvazione del Piano delle attrezzature religiose

Nel dicembre 2014 Regione Lombardia ha approvato la legge 28 novembre 2014, n. 31Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”.

La legge non contiene un divieto tout court di consumo di nuovo suolo, bensì un insieme di disposizioni volte a far sì che la pianificazione territoriale, a partire da quella di scala regionale per giungere sino a quella locale, sia volta a consentire nuovo consumo di suolo solo allorché sia completata la rigenerazione dell’esistente (art. 2, c. 3), nell’ottica di giungere entro il 2050 ad una occupazione netta di terreno pari a zero (art. 1, c. 4).

Lo strumento per raggiungere l’obbiettivo è un sistema verticale di aggiornamento a cascata della pianificazione regionale, provinciale e comunale, assegnando un anno a ciascuna delle realtà citate per adeguare rispettivamente Piano Territoriale Regionale (PTR), Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)e Piano di Governo del Territorio (PGT).

Entro il 2 dicembre 2015 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della l.r. 31), Regione avrebbe dovuto integrare il PTR con le modalità di determinazione e quantificazione degli indici di misura del consumo di suolo, per ambiti disaggregati: per ragioni complesse che è inutile spiegare, ciò non è ancora avvenuto. Il che a significare che gli adempimenti provinciali e comunali slittano anch’essi.

Per intenderci, se l’approvazione del PTR avverrà, come sembra, attorno ai primi mesi del 2018, è entro i primi mesi del 2019 che le Province dovranno adeguare i propri strumenti ed è entro i primi mesi del 2020 che i Comuni dovranno adeguare i loro.

Sino ad allora, dispone l’art. 5, c. 4, della legge n. 31,

i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l’attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente.

Senza entrare in discussioni relative alla interpretazione della legislazione regionale, è possibile affermare che se:

  • la scelta del legislatore lombardo di prevedere regimi diversi per la Chiesa cattolica e le confessioni religiose con intesa, da una parte, e le confessioni religiose senza intesa, dall’altra, è stata giudicata illegittima dalla Corte Costituzionale;
  • senza il Piano delle attrezzature religiose non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa (art. 72, c. 2, L.R. 12/2005);
  • i Piani delle attrezzature produttive possono essere approvati unicamente in uno con il “nuovo PGT” (art. 72, comma 5, L.R. 12/2005);
  • non è possibile approvare nuovi Piani di Governo sino all’allineamento della pianificazione comunale a quella provinciale in materia di consumo del suolo (art. 5, c. 4, L.R. 31/2014);

nessuna nuova attrezzatura religiosa, indipendentemente dalla confessione, potrà essere ottimisticamente autorizzata in Lombardia prima del 2020, ferma restando la discrezionalità degli enti locali di dotarsi o meno di una simile forma di pianificazione.

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